Art. 3.
(Elenchi professionali).

      1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli elenchi professionali degli operatori shiatsu.
      2. Possono iscriversi agli elenchi professionali di cui al comma 1 del presente

 

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articolo gli operatori che hanno conseguito il diploma professionale di formazione rilasciato dagli istituti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g).
      3. Le iscrizioni agli elenchi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per l'esercizio della professione di operatore shiatsu.
      4. Agli iscritti agli elenchi professionali di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale.